Il genere violato

Relatrici: Isa Guastalla e Samuela Frigeri

Con l’incontro del 16 maggio, primo del Programma del II periodo 2016, la “Dante” di Parma inizia l’itinerario dedicato al 70° del voto delle donne.

Era tantissimo tempo che aspettavano. Molto più delle donne del mondo anglosassone. Nonostante Mussolini nel 1923 si fosse impegnato «a concedere il voto a parecchie categorie di donne iniziando dal campo amministrativo» per fissare poi paletti assurdi («Siano decorate di medaglia al valor militare o croce di guerra… Siano decorate di medaglia al valor civile… Siano madri di caduti in guerra…») subito saltati con l’abolizione delle elezioni. Niente da fare: donne straordinarie come Grazia Deledda avevano potuto vincere il Nobel, ma non votare.

Immaginiamo dunque l’emozione, per milioni di Italiane, chiamate per la prima volta a dire la loro nella tornata di «comunali» dalla seconda domenica di marzo all’ultima di aprile di quel ’46.

La “Dante” di Parma dedica a questo anniversario un intero percorso, che proseguirà nell’autunno-inverno 2016, che prevede otto tappe declinate al femminile.

Isa Guastalla e Samuela Frigeri hanno dialogato sul “genere violato” aggiungendo argomentazioni letterarie e giuridiche al dibattito, che dura ormai da anni, sul mancato riconoscimento della dignità del genere femminile. Dignità intesa come diritto alla libertà, all’autodeterminazione, all’eguaglianza, alla consapevolezza di sé.

In particolare Samuela Frigeri, l’avvocatessa delle donne, ha connesso la dignità, intesa nei suoi molteplici aspetti, al diritto costituzionale e privato. Ne emerge un passato non lontano in cui la donna era un accessorio del capofamiglia (padre o marito). Nel Codice di Famiglia del 1865 le donne non avevano il diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello ad essere ammesse ai pubblici uffici. Le donne, se sposate, non potevano gestire i soldi guadagnati con il proprio lavoro, perché ciò spettava al marito e veniva ancora chiesta l’”autorizzazione maritale” per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti. Drammatiche disparità che il Codice Penale confermava aggiungendo inoltre l’art. 587 che prevedeva la riduzione di un terzo della pena per chiunque uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per difendere l’onore suo o della famiglia (il cosiddetto “delitto d’onore”).
Il 1° febbraio del 1945, su proposta di Togliatti e De Gasperi venne infine concesso il voto alle donne. La Costituzione garantiva l’uguaglianza formale fra i due sessi, ma di fatto restavano in vigore tutte le discriminazioni legali vigenti durante il periodo precedente, in particolare quelle contenute nel Codice di Famiglia e il Codice Penale.

Sarà il Nuovo Codice di Famiglia, che compie 40 anni, a superare, una volta per tutte, istituti che oggi sembrano lontanissimi (la potestà maritale, la dote, la separazione per colpa), e a determinare una rivoluzione giuridica.

La famiglia, sottolinea l’avvocatessa, è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti, per i legami affettivi fra le persone. Non a caso, dunque, la prima e più importante innovazione della riforma del 1975 è stata proprio «l’aver posto finalmente marito e moglie su un piano di uguaglianza morale e giuridica».

La portata dei cambiamenti ha riguardato anche i figli, con la scomparsa del pater familias a favore di una potestà genitoriale condivisa e con il superamento di molte differenze nello status di figli legittimi e naturali (anche se il pieno azzeramento, anche terminologico, è arrivato solo nel 2014). Sul piano patrimoniale, le donne hanno visto finalmente archiviato l’istituto della dote e l’introduzione del regime di comunione dei beni, oltre alla conquista di diritti successori in caso di morte del marito.
Affido condiviso, filiazione senza più differenze di status, divorzio breve: mai come in questi ultimi anni il diritto di famiglia si è evoluto e adattato al cambiamento sociale. «La condivisione delle responsabilità, sui figli, è stato un traguardo ben rappresentato anche dalla progressione terminologica: venuta meno la patria potestà si è passati alla potestà genitoriale e poi alla responsabilità genitoriale» prosegue. Anche quando c’è una separazione,«l’essere aiutati a consensualizzare, a sciogliere i conflitti, per poi partire con un nuovo percorso di vita può aiutare a riprendere pienamente il proprio ruolo di genitori». Donne protagoniste, indipendenti, con maggiori responsabilità, ma anche maggiori strumenti di tutela: nell’area del diritto di famiglia c’è anche la possibilità, nei casi di violenza domestica, di ottenere un ordine di protezione dal giudice civile. «È una forma di tutela introdotta nel 2001 e ancora poco percorsa nella prassi, sebbene di grande utilità, soprattutto per la rapidità dei tempi d’intervento e per l’efficacia nel disporre l’allontanamento immediato dell’esecutore della violenza dai luoghi di lavoro e dalla scuola dei figli. Con l’ordine di protezione il giudice può anche disporre il pagamento di un assegno di mantenimento e attivare, se necessario, il servizio sociale».

E i centri antiviolenza.

Questi ultimi sono luoghi in cui si offre consulenza accogliendo le donne che hanno subito violenza. Alla base del loro lavoro c’è una profonda conoscenza delle cause della violenza e delle conseguenze che ha sulle vittime. La violenza alle donne deve essere considerata e analizzata tenendo conto del contesto storico, sociale e politico delle relazioni di genere.

In tutti questi anni i Centri italiani hanno dibattuto su come creare servizi indipendenti e attenti a rispondere ai bisogni di donne e bambini/e, vittime della violenza maschile, ma soprattutto su come obbligare le istituzioni a mettere al centro della loro agenda politica azioni contro la violenza.

Maria Pia Bariggi

 

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ultimo aggiornamento della pagina: 10 luglio 2016